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Naturalizzazione · Requisiti

Naturalizzazione ordinaria: i requisiti per diventare svizzeri

Permesso C, dieci anni di soggiorno, integrazione riuscita, lingua B1 orale e A2 scritto: che cosa chiede la legge federale, che cosa aggiungono il Ticino e i Grigioni e come si svolge la procedura.

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La naturalizzazione ordinaria è la via normale per diventare svizzeri quando non si è sposati con una persona svizzera e non si è stranieri della terza generazione. Si basa sulla legge sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0) e sulla sua ordinanza (OCit, RS 141.01). La Confederazione fissa un minimo valido ovunque; ogni Cantone aggiunge le sue regole e organizza la procedura. Questa guida riassume i requisiti federali e Le indica che cosa verificare nel Suo Cantone, con esempi dal Ticino e dai Grigioni.

Tre livelli insieme: Comune, Cantone, Confederazione

In Svizzera non si riceve solo la cittadinanza svizzera: si ottengono contemporaneamente una cittadinanza comunale (l’attinenza) e una cittadinanza cantonale. La Costituzione (art. 37) lega la cittadinanza svizzera a questi due livelli. Per questo la Sua domanda viene esaminata da tre autorità: il Comune, il Cantone e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che rilascia l’autorizzazione federale.

I requisiti formali: permesso C e dieci anni di soggiorno

Secondo l’art. 9 LCit, al momento della domanda Lei deve:

  • essere titolare di un permesso di domicilio (permesso C);
  • aver soggiornato in Svizzera dieci anni in tutto, di cui tre dei cinque anni che precedono la domanda.

Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 e i 18 anni contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere di almeno sei anni. Secondo la SEM, contano i soggiorni con permesso B o C, permesso Ci o carta di legittimazione del DFAE; gli anni con ammissione provvisoria (permesso F) contano per metà; i permessi N e L non contano.

Attenzione

Dieci anni di soggiorno non bastano: servono anche tre anni negli ultimi cinque. Chi ha vissuto qualche anno all’estero deve ricontare prima di presentare la domanda.

La durata di soggiorno nel Cantone e nel Comune

Il diritto cantonale fissa inoltre una durata minima di soggiorno nel Cantone e spesso nel Comune, tra due e cinque anni (art. 18 LCit). Due esempi:

CantoneCantoneComuneFonte
Ticino5 anni3 anni, di cui gli ultimi 2 senza interruzioneLCCit, art. 12 e 13
Grigioni5 anni, di cui 2 prima della domanda (promemoria cantonale)5 anni, di cui gli ultimi 2 prima della domandaLCCit GR, art. 4

Nei Grigioni, se il domicilio complessivo nel Comune non supera i dodici anni, il Comune può chiedere fino a cinque anni di domicilio ininterrotto prima della domanda. I dettagli sono nelle guide Ticino e Grigioni.

L’integrazione riuscita: i criteri dell’art. 12 LCit

L’art. 11 LCit chiede un’integrazione riuscita, la familiarità con le condizioni di vita in Svizzera e che Lei non metta in pericolo la sicurezza del Paese. L’art. 12 LCit descrive l’integrazione; l’OCit precisa ogni criterio.

CriterioChe cosa significaTesto
Sicurezza e ordine pubbliciNiente violazioni gravi o ripetute della legge, pagare debiti e imposte. Una condanna iscritta nel casellario giudiziale può escludere la naturalizzazione.art. 4 OCit
Valori della CostituzioneStato di diritto, democrazia, diritti fondamentali (parità tra donna e uomo, libertà di coscienza e di opinione), servizio militare o civile, scuola dell’obbligo.art. 5 OCit
LinguaUna lingua nazionale: almeno B1 all’orale e A2 allo scritto.art. 6 OCit
Vita economica o formazioneProvvedere ai propri bisogni e agli obblighi di mantenimento, oppure essere in formazione.art. 7 OCit
Integrazione della famigliaIncoraggiare il coniuge e i figli minorenni a imparare la lingua, a formarsi e a partecipare alla vita locale.art. 8 OCit

Casellario giudiziale

Secondo l’art. 4 OCit, l’integrazione non è riuscita se l’estratto del casellario giudiziale (VOSTRA) consultato dalla SEM contiene, per esempio, una pena detentiva senza condizionale per un delitto o un crimine, un’espulsione o certe pene con la condizionale oltre soglie precise. Per le altre iscrizioni la SEM decide secondo la gravità; finché una pena non è eseguita o un periodo di prova è in corso, la naturalizzazione non è possibile. Un procedimento penale in corso sospende la procedura.

Aiuto sociale: in Ticino e nei Grigioni dieci anni

Il minimo federale esclude chi ha ricevuto l’aiuto sociale nei tre anni prima della domanda o durante la procedura, salvo restituzione integrale (art. 7 OCit). I Cantoni possono essere più severi. Il Ticino chiede di essere indipendenti dagli aiuti sociali da almeno dieci anni, salvo restituzione integrale (LCCit, art. 12). I Grigioni chiedono di aver rimborsato le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni (LCCit GR, art. 5).

La lingua

La prova è considerata fornita se la Sua lingua madre è una lingua nazionale, se ha frequentato almeno cinque anni di scuola dell’obbligo o una formazione del livello secondario II o terziario in una lingua nazionale. Altrimenti serve un certificato riconosciuto, come il passaporto delle lingue ottenuto con il test fide. Il regolamento ticinese cita espressamente i certificati CELI o fide (RLCCit, art. 5). Tutti i dettagli: il livello di lingua per la naturalizzazione.

Disabilità, malattia, situazioni difficili

L’art. 9 OCit permette di tenere conto di una disabilità, di una malattia grave o di lunga durata, di grandi difficoltà a leggere e scrivere, di una situazione di povertà nonostante il lavoro o di pesanti compiti familiari. Lo segnali già al momento della domanda.

Conoscere la vita in Svizzera

L’art. 2 OCit chiede conoscenze di base della geografia, della storia, della politica e della società svizzere, la partecipazione alla vita sociale e culturale e contatti con la popolazione. Il Cantone può imporre un test, ma deve permetterLe di prepararsi. In Ticino si frequenta un corso e si supera un esame; nei Grigioni il Comune svolge sempre un colloquio e può aggiungere un test scritto. Tutti i formati: il test di conoscenze.

La procedura, passo dopo passo

  1. Si informi presso il Comune o l’ufficio cantonale. Le daranno il modulo e la lista dei documenti (SEM).
  2. Presenti la domanda all’autorità indicata dal Cantone (art. 13 LCit): in Ticino al Municipio del Comune di residenza, nei Grigioni all’Ufficio della migrazione e del diritto civile a Coira.
  3. Il Cantone e il Comune esaminano il dossier: requisiti formali, integrazione, conoscenze, spesso con un test e un colloquio. Viene redatto un rapporto d’indagine.
  4. La SEM rilascia l’autorizzazione federale se i requisiti sono soddisfatti. Per la naturalizzazione ordinaria decide di regola entro otto mesi dal ricevimento del dossier completo (art. 23 OCit).
  5. Il Cantone decide entro un anno dall’autorizzazione federale; altrimenti questa non è più valida (art. 14 LCit). In Ticino decide il Gran Consiglio, nei Grigioni il Dipartimento competente.
  6. Lei diventa svizzero quando la decisione cantonale passa in giudicato e ottiene insieme l’attinenza comunale e le cittadinanze cantonale e svizzera.

I costi

La Confederazione riscuote un emolumento fissato dall’art. 25 OCit:

DomandaEmolumento federale
Persona maggiorenneCHF 100
Coniugi che presentano la domanda insiemeCHF 150
Persona minorenne (domanda propria)CHF 50
Figlio minorenne incluso nella domanda di un genitoregratuito

Gli emolumenti cantonali e comunali si aggiungono e pesano molto di più. Secondo ch.ch, il Comune chiede da 500 a 1000 franchi per persona e il Cantone fino a 2000 franchi. In Ticino la tassa cantonale per la procedura ordinaria individuale è di CHF 800 (RLCCit, art. 13); nei Grigioni l’ordinanza fissa da CHF 100 a CHF 1300 per una persona adulta sola, secondo il lavoro (OCCit, art. 37). Le tasse comunali dipendono dal Comune: le chieda prima di iniziare.

Da ricordare

  • Permesso C e dieci anni di soggiorno, di cui tre negli ultimi cinque, al giorno della domanda.
  • Da due a cinque anni nel Cantone, secondo il diritto cantonale: cinque in Ticino e nei Grigioni.
  • Integrazione riuscita: ordine pubblico, valori, lingua B1 orale e A2 scritto, autonomia finanziaria, famiglia.
  • Aiuto sociale: tre anni secondo la Confederazione, dieci anni in Ticino e nei Grigioni, salvo restituzione.
  • Comune, Cantone e SEM esaminano la domanda; il Cantone decide per ultimo.

Le regole cambiano a volte: verifichi sempre la versione in vigore su fedlex.admin.ch e le domande frequenti della SEM prima di presentare la domanda.

Domande frequenti

Posso chiedere la naturalizzazione con un permesso B?

No. Dal 2018 solo le persone con permesso C possono presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria (art. 9 LCit). Gli anni con permesso B contano però nei dieci anni di soggiorno.

Gli anni di studio in Svizzera contano?

Sì, i soggiorni con permesso B contano. Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 e i 18 anni contano addirittura doppio, con un soggiorno effettivo di almeno sei anni.

Quanti anni devo aver vissuto in Ticino?

Cinque anni nel Cantone e tre anni nel Comune, di cui gli ultimi due senza interruzione prima della domanda (LCCit, art. 12 e 13). La Città di Lugano pubblica le stesse durate sul suo sito.

Ho ricevuto l’aiuto sociale cinque anni fa. Posso presentare la domanda?

Per la Confederazione sì, se sono passati più di tre anni. In Ticino e nei Grigioni no, salvo se ha restituito integralmente le prestazioni: entrambi i Cantoni considerano gli ultimi dieci anni.

Quanto costa la naturalizzazione?

La parte federale è di CHF 100 per un adulto, CHF 150 per una coppia e CHF 50 per un minorenne. In Ticino si aggiungono CHF 800 di tassa cantonale per una domanda individuale, più la tassa del Comune.

Quale livello d’italiano serve?

Almeno B1 all’orale e A2 allo scritto in una lingua nazionale (art. 6 OCit). La guida livello di lingua per la naturalizzazione spiega come dimostrarlo.

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